Il medico veterinario può essere chiamato dal magistrato in qualità di Consulente. E’ quindi utile che il Collega conosca le caratteristiche del “nesso causale” nei vari procedimenti giudiziari.

Si intende per “nesso causale” il legame tra un determinato evento e la causa che lo ha generato. Esso può essere, come noto, sia “attivo” che “omissivo”.

Il Codice Civile nell’articolo 2043, “Risarcimento per fatto illecito”, evidenzia che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il Codice Penale, a sua volta, nell’articolo 40, evidenzia che “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Dalla lettura degli articoli sopraccitati emerge una diversa interpretazione dei Codici del “nesso di causalità”.

Alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 30328/2002, n. 581/2008, n. 2085/2012, ecc…) fortunatamente chiarificano la corretta interpretazione  in ambito civile e penale.

Nel procedimento civile infatti, l’eziologia tra l’opera del medico veterinario e l’evento dannoso deve essere valutata secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non”, non certo però in senso statistico, ma secondo la probabilità logica del caso specifico.

Nel procedimento penale invece, essa dovrà essere stimata secondo il criterio di “oltre il ragionevole dubbio”, poiché i valori in gioco sono evidentemente differenti.

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