In tema di colpa professionale, l’infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, gravando sullo stesso un obbligo di assistenza effettiva e continuativa del soggetto ricoverato, atta a fornire tempestivamente al medico di guardia un quadro preciso delle condizioni cliniche ed orientarlo verso le più adeguate scelte terapeutiche.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la affermazione di responsabilità dei due infermieri di turno in reparto per la morte del paziente, con evidenti sintomi di edema, conseguente all’omessa attività di monitoraggio dei parametri vitali nella immediata fase post-operatoria).

Cassazione penale sez. IV, 25/05/2022, n.21449