Non è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione medica nella condotta di un infermiere professionale che, nel corso di un intervento, a richiesta del medico e sotto il suo personale ed esclusivo controllo, ponga in essere un’attività di supporto tecnico per sbloccare un dispositivo elettromedicale malfunzionante, senza agire, se non indirettamente, sulla sfera corporea del paziente, trattandosi di attività meramente ausiliaria che, pur se oggettivamente funzionale alla prestazione medica, non è “tipica” di essa.

(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la responsabilità, a titolo di concorso nel reato, del cardiologo che si era avvalso dell’aiuto del tecnico, avente la qualifica di infermiere, della società fornitrice dell’apparecchio elettromedicale inceppato).

Cassazione penale sez. VI, 28/04/2022, n.24032