Nel caso in cui l’iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell’omessa vigilanza del personale della struttura sanitaria ove lo stesso sia ricoverato, deve escludersi la responsabilità del personale infermieristico laddove l’allontanamento di questo dalla postazione di controllo del paziente sia stato causato da altra concorrente emergenza. In simili ipotesi, dunque, la responsabilità è da ascrivere solo alla struttura, per non aver predisposto modalità di controllo dei pazienti critici da remoto ovvero per non aver previsto la presenza di un infermiere fisso deputato al controllo dei monitor di sorveglianza.

Tribunale Velletri sez. II, 22/11/2021, n.2121