REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 40/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giovanni COPPOLA Presidente
Dott. Luigi GILI Giudice
Dott. Walter BERRUTI Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19288/R instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale del 28 agosto 2013, depositato il 17 settembre 2013, nei confronti di
VOTO Anna (c.f. VTO NNA 57A55 E332B), nata a Ischitella (FG) il 15 gennaio 1957, residente in Torino, Via Vittime di Bologna n. 21, rappresentata e difesa dall’Avv. Manuela SANVIDO del Foro di Torino, presso il cui Studio in Torino, Via Grassi n. 9, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale a margine della memoria difensiva depositata in data 20 febbraio 2014;
e di
SCHIARI Silvio (c.f. SCH SLV 66P26 L219X), nato a Torino il 29 settembre 1966, residente in Susa (TO), Via Francesco Rolando n. 22, non costituito in giudizio.
Uditi alla pubblica udienza del giorno 12 marzo 2014, con l’assistenza del Segretario Sig. Renzo PIASCO, il Magistrato relatore, Dott. Walter BERRUTI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ivo MALPESI, e l’Avv. Manuela SANVIDO per parte convenuta.
Esaminati gli atti.
Rilevato in
FATTO
Con atto di citazione depositato il 17 settembre 2013, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio VOTO Anna e SCHIARI Silvio, entrambi dipendenti dell’Ospedale Mauriziano, la prima come Operatore socio-sanitario, il secondo quale Collaboratore professionale sanitario – infermiere , chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore della Regione Piemonte e dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, quantificato in complessivi euro 52.038,28 oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, per il danno patrimoniale e da disservizio a seguito del furto di farmaci (in particolare: eritropoietina e nandrolone) e della successiva ricettazione degli stessi presso atleti a scopi di doping sportivo.
La VOTO veniva condannata per furto continuato aggravato dall’essere commesso su cose esistenti all’interno di un ufficio pubblico e con abuso di relazioni di prestazione d’opera, in concorso con lo SCHIARI, con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Torino del 6 febbraio 2012, divenuta irrevocabile. Fatti commessi in Torino fino al 7 luglio 2011.
Lo SCHIARI veniva condannato, oltre che per il furto aggravato, per ricettazione e per commercio, detenzione e spaccio di farmaci e specialità medicinali dopanti, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Torino del 12 gennaio 2012, ugualmente irrevocabile.
La Procura ha contestato un danno patrimoniale corrispondente al valore dei medicinali illecitamente sottratti, calcolato sulla base dei farmaci sequestrati e dell’anomalo incremento delle citate tipologie medicinali nel periodo interessato dall’attività illecita (2009-2011) e pari a euro 27.038,28.
Ha ravvisato inoltre un danno da disservizio derivante:
– dall’avere i convenuti destinato energie lavorative alla commissione degli illeciti, invece che alla propria attività di servizio;
– dall’avere distratto ingenti quantità di farmaci al loro normale impiego a favore dei pazienti dell’ospedale;
– dal costo aggiuntivo per il servizio sanitario pubblico necessario a far fronte alle conseguenze patologiche derivanti dal doping;
– dalla distrazione di risorse e personale pubblici per l’attività di indagine e di accertamento del consumo anomalo di farmaci nel periodo considerato.
Il complessivo danno da disservizio è parametrato al valore dei medicinali sottratti, nonché ad una percentuale (il 15%) delle retribuzioni percepite dai responsabili nello stesso periodo 2009-2011 e quantificato in euro 25.000.
La convenuta VOTO si è costituita in giudizio con memoria in data 20 febbraio 2014, nella quale ha eccepito:
– l’inidoneità del patteggiamento della pena a provare la condotta addebitatale;
– il minimo apporto causale della medesima, in quanto istigata dallo SCHIARI e con una posizione lavorativa del tutto subordinata;
– di poter essere ritenuta responsabile, se del caso, solo per i farmaci sottratti al reparto di cardiochirurgia, cui la stessa era esclusivamente addetta;
– la mancanza di ogni prova relativa al danno da disservizio.
Chiede quindi l’assoluzione da responsabilità e, in subordine, che questa sia contenuta nel minimo.
Nella discussione orale le parti, pubblica e privata, hanno illustrato e richiamato le conclusioni contenute nei rispettivi atti scritti.
La causa è stata quindi trattenuta a decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di SCHIARI Silvio in quanto, nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione, non risulta essersi costituito nel presente giudizio.
2. Nel merito, al fine di valutare la fondatezza dell’azione di responsabilitàamministrativa promossa dalla Procura, occorre verificarne gli elementi costitutivi.
2.1. E’ certo e non contestato che entrambi i convenuti al momento dei fatti fossero dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino: sussiste pertanto il rapporto di servizio.
2.2. E’ altresì provata l’illiceità delle condotte loro addebitate.
Gli odierni convenuti sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 624, 625 n. 7, 61 n. 11 c.p., perché, in concorso tra loro, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, lo SCHIARI quale istigatore e la VOTO quale materiale esecutrice, si impossessavano di un numero imprecisato di confezioni di farmaci contenenti il principio attivo eritropoietina e il principio attivo nandrolone, sottraendoli materialmente (la VOTO, su istigazione dello SCHIARI) all’interno dei reparti dell’Ospedale Mauriziano. Il tutto con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esistenti all’interno di un ufficio pubblico e con abuso di relazioni di prestazione d’opera, essendo entrambi dipendenti della predetta struttura sanitaria con le qualifiche rispettivamente di Collaboratore professionale sanitario – infermiere presso il Reparto di emodinamica e cardiologia (loSCHIARI), e di Operatore socio-sanitario presso il Dipartimento Cardiovascolare (la VOTO). Allo SCHIARI veniva contestato altresì il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), commercio, detenzione e spaccio (art. 9 comma 7 L. n. 376/2000 e art. 73 D.P.R. n. 309/1990) di farmaci e specialità medicinali dopanti (steroidi anabolizzanti, ormoni, stimolanti), sia sottratti presso l’Ospedale, sia acquistati presso apposito sito internet.
Nel corso delle indagini, le contestazioni trovavano conferma nelle intercettazioni telefoniche e telematiche, così come descritto nell’ordinanza di applicazione di misure cautelari del 19 settembre 2011 (cfr. doc. n. 6 prod. Procura, pagg. 41 e ss. per SCHIARI e pagg. 77 e ss. per VOTO), sia negli esiti delle perquisizioni, con relativi sequestri, effettuate presso le rispettive abitazioni e negli armadietti personali situati negli spogliatoi dell’Ospedale Mauriziano (cfr. doc. nn. 6 ter, 6quater, 6 quinques), che portavano al ritrovamento di confezioni delle sopra citate specialità medicinali, destinate ad uso esclusivo ospedaliero.
I sunnominati rendevano poi ampie dichiarazioni confessorie in sede di interrogatorio (cfr. doc. nn. 7 e 8).
Le sentenze di condanna, emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. di patteggiamento), come osserva la difesa, non hanno efficacia di giudicato in un diverso giudizio, come quello contabile.
In tale giudizio esse possono avere, tuttavia, valenza probatoria, sulla cui estensione si sono registrate oscillazioni nella giurisprudenza e, nel contempo, il superamento delle posizioni più restrittive richiamate dalla difesa. Questa Sezione ha avuto modo, ancora recentemente, di affermare che alla sentenza resa ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. deve essere attribuito l’effetto di provare, nel processo contabile, l’illiceità dei fatti e la colpevolezza del presunto responsabile, che, quindi, sarà tenuto a fornire gli elementi probatori necessari a discolparsi (cfr. sentt. n. 86/2013, n. 173 e n. 141/2012; n. 176/2011). In tal senso è orientata anche la giurisprudenza di secondo grado: “la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pur non avendo efficacia di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi, è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.) avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell’imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e le parti, e avendo egli verificato che non sussistono le condizioni legittimanti il proscioglimento dell’imputato” (Sez. II appello n. 387/2010; Sez. I appello nn. 412/2010, 404/2008, 24/2008).
Il citato orientamento è confermato dalla Corte di cassazione secondo cui “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, laddove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, può essere utilizzato come prova”(ex plurimis, Cass. civ. n. 19251/2005, n. 6668/2011, n. 5756/2012).
Ne discende che, sebbene la sentenza penale di patteggiamento manchi dell’efficacia di giudicato prevista dall’art. 651 c.p.p. nei giudizi restitutori e di risarcimento del danno, essa riveste specifico ed univoco valore probatorio in ordine ai fatti contestati all’imputato, vincibile soltanto attraverso la presentazione di inequivocabili prove contrarie. Tale sentenza penale può quindi essere utilizzata “come elemento di prova dal Giudice contabile, senza necessità, peraltro, di ulteriori riscontri “aliunde”, in assenza di valide argomentazioni di segno contrario” (cfr. questa Sezione n. 141/2012). In tale quadro vanno anche considerate le motivazioni che hanno spinto l’imputato a patteggiare la pena, al fine di valutare se esse possano escludere una sostanziale ammissione diresponsabilità .
Nel motivare le condanne il giudice penale, pur nei limiti insiti nella natura della sentenza di cui all’art. 444 c.p.p., ha escluso che ricorressero i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., dando particolare rilievo alle molteplici risultanze delle indagini penali utilizzabili nel rito alternativo prescelto dagli imputati.
Per lo SCHIARI viene richiamata la già citata ordinanza applicativa di misura cautelare del G.i.p. del 19 settembre 2011.
Per la VOTO vengono richiamati i citati esiti delle intercettazioni e dei sequestri, nonché le dichiarazioni dell’imputata e dei coindagati.
In sede amministrativa entrambi sono stati sanzionati dall’Azienda ospedaliera con la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. le deliberazioni nn. 750 e 751 del 28 dicembre 2012, doc. nn. 15 e 16).
La VOTO non è stata in grado di indicare alcun elemento che valga ad inficiare il riveniente quadro probatorio.
Lo SCHIARI, dal canto suo, nemmeno si è costituito nel presente giudizio.
Possono pertanto ritenersi provate, anche in questa sede, le condotte illecite addebitate ad entrambi i convenuti.
2.3. Come sancito, da ultimo, dall’art. 1 della L. n. 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Nella specie, date le norme penali violate, è evidente che le condotte per cui è causa sono state caratterizzate dal dolo.
2.4. Infine è il danno elemento costitutivo essenziale della responsabilitàamministrativa.
2.4.1. La Procura ha contestato un danno patrimoniale corrispondente al valore delle specialità medicinali illecitamente sottratte, quantificato in euro 27.038,28. Tale calcolo tiene conto del valore dei farmaci materialmente ritrovati e sequestrati presso i prevenuti, che non risultano restituiti o restituibili all’Azienda, nonché dell’anomalo incremento nel consumo delle citate tipologie di medicinali, certamente non giustificato dal loro impiego terapeutico, accertato dall’Azienda Ospedaliera del Mauriziano per gli anni interessati dagli illeciti, vale a dire dal 2009 al 2011.
La stima si basa sugli esiti della Commissione di inchiesta istituita ad hoc dalla stessa Azienda (cfr. il verbale conclusivo del 28 ottobre 2011, doc. n. 17 prod. Proc.), che ha utilizzato un criterio presuntivo basato sull’andamento del consumo di farmaci nel periodo 2009-2011 rispetto a quello dell’anno precedente (per un valore di euro 26.940,71), cui va aggiunto il valore dei farmaci risultanti dal verbale di sequestro a carico dello SCHIARI (per euro 97,57), per un totale di euro 27.038,28 (cfr. doc. nn. 17 bis e 18).
La difesa non ha contestato tale metodo di calcolo, ne’ i relativi risultati, limitandosi a chiedere che la responsabilità della VOTO venga limitata ai farmaci sottratti presso il reparto di cardiochirurgia cui la medesima era addetta.
Dagli atti penali versati in causa, peraltro, non risulta che la VOTO abbia, nei fatti, limitato la sua azione delittuosa a tale unico reparto, ne’ la difesa ha saputo indicare elementi a tal fine, se non quello formale della qualifica professionale, evidentemente insufficiente.
Il criterio di quantificazione del danno adottato, essendo impossibile stabilire il numero esatto dei farmaci rubati, appare logico e razionale e, pertanto, anche in assenza di specifiche contestazioni, può essere accolto in questa sede.
2.4.2. La Procura ha richiesto, altresì, il risarcimento di un preteso danno da disservizio derivante:
– dall’avere i convenuti destinato energie lavorative alla commissione degli illeciti, invece che alla propria attività di servizio;
– dall’avere distratto ingenti quantità di farmaci al loro normale impiego a favore dei pazienti dell’ospedale;
– dal costo aggiuntivo per il servizio sanitario pubblico necessario a far fronte alle conseguenze patologiche derivanti dal doping;
– dalla distrazione di risorse e personale pubblici per l’attività di indagine e di accertamento sul consumo anomalo di farmaci nel periodo considerato.
La relativa quantificazione, parametrata al valore dei farmaci sottratti, nonché ad una percentuale (il 15%) delle retribuzioni percepite dai responsabili nello stesso periodo, è pari a euro 25.000.
Osserva il Collegio come la prova di tale voce di danno si fondi esclusivamente su presunzioni prive dei necessari caratteri della gravità, precisione e concordanza (art. 2729 cod. civ.).
Non è in discussione, in questo contesto, l’antigiuridicità della condotta perpetrata dal convenuto né l’incidenza della stessa in astratto, sotto il profilo organizzatorio-funzionale, sul buon andamento e sulla efficienza dell’apparato amministrativo. Detto ipotizzato effetto distorsivo sulla funzionalità dell’apparato amministrativo, peraltro, avrebbe dovuto formare oggetto di prova, nel caso di specie, al contrario, carente.
Come altresì rilevato dalla difesa, anche tale fattispecie di danno erariale non si sottrae alla regola generale dell’onere probatorio incombente, ex art. 2697 cod. civ., sull’attore.
Come chiarito costantemente dalla giurisprudenza, infatti, “non può pervenirsi ad una condanna per danno da disservizio in mancanza di conseguenze patrimonialmente valutabili dell’illecito (stante la natura della responsabilitàamministrativa, che è per “danno” tranne casi tassativi di responsabilità c.d. sanzionatoria)…” (cfr. Sezione II appello n. 674/2012).
Allo stato degli atti, dunque, la prova non può ritenersi raggiunta, risultando il disservizio quale mera ipotetica conseguenza della condotta illecita, che non consente di considerare formato, sul punto, un accertamento idoneo a fondare una pronuncia di condanna (cfr., in tal senso, questa Sezione n. 126/2013 e i precedenti ivi richiamati).
2.5. Il danno patrimoniale va posto a carico solidale dei convenuti avendo essi agito con dolo, in applicazione dell’art. 1, comma 1 quinquies della L. n. 20/1994.
Ai soli fini della ripartizione interna può ritenersi un minore concorso della VOTO, considerato il suo minore contributo causale, pari al 30 per cento, residuando in capo allo SCHIARI il 70 per cento.
3. I convenuti devono quindi essere condannati, in solido, a risarcire il danno patrimoniale causato all’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, nella misura di euro 27.038,28.
Al riguardo, la Sezione, pur prendendo atto che parte attrice ha chiesto il risarcimento in favore sia della Regione Piemonte che dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, ritiene che la condanna al risarcimento vada pronunciata a favore di quest’ultima quale soggetto direttamente danneggiato dal comportamento dei condannati.
Il predetto importo andrà rivalutato dall’accertata sottrazione dei farmaci alla data della presente sentenza, dalla quale decorreranno gli interessi, nella misura di legge, sino al soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando,
CONDANNA
VOTO Anna e SCHIARI Silvio al pagamento, in favore dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, della somma di euro 27.038,28 (ventisettemilatrentotto/28) a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall’accertata sottrazione dei farmaci alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali da tale data al saldo effettivo.
Le spese di giustizia, liquidate a cura della Segreteria in euro 859,43 (OTTOCENTOCINQUANTANOVE/43), seguono la soccombenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 marzo 2014.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
(F.to Dott. Walter BERRUTI) (F.to Dott. Giovanni COPPOLA)
Depositata in Segreteria il 08 Aprile 2014
Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio CINQUE)