Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 16 gennaio 2015, n. 2192

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano;

nei confronti di:

(OMISSIS) (deceduta) n. il (OMISSIS);

inoltre;

(OMISSIS) n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4468/2013 pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 27/11/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita nell’udienza pubblica del 10/12/2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell’Utri;

udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso di (OMISSIS) e per l’annullamento senza rinvio in relazione a (OMISSIS) per morte dell’imputata;

udito, per l’imputato, l’avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 6/11/2012, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Busto Arsizio ha pronunciato l’assoluzione di (OMISSIS) e di (OMISSIS) dall’imputazione relativa al reato di omicidio colposo, dagli stessi asseritamente commesso, in violazione della disciplina relativa all’esercizio della professione infermieristica, ai danni di (OMISSIS), in (OMISSIS).

Agli imputati era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nel cagionare il decesso del (OMISSIS), avvenuta a seguito della somministrazione allo stesso del farmaco Amplital, contenente amoxicillina, cui il (OMISSIS) era allergico.

In particolare, al (OMISSIS), in qualita’ di infermiere professionale caposala in servizio presso il reparto di urologia dell’ospedale di (OMISSIS), era stata originariamente contestata la condotta omissiva consistita, da un lato, nel mancato rilievo, per negligenza o imperizia, del contrasto tra la prescrizione medica dell’Amplital e l’allergia del paziente all’arnoxicillina e, dall’altro, nella mancata segnalazione di detto contrasto al personale medico.

Viceversa, alla (OMISSIS), in qualita’ di infermiera professionale in servizio presso la sala operatoria dell’ospedale di (OMISSIS), era stato contestato di aver imprudentemente somministrato l’Amplital al (OMISSIS) nel corso della fase preoperatoria, con la conseguenza che, a seguito di detta assunzione, il paziente era deceduto nel giro di pochi secondi.

Nel pronunciare la propria decisione, il giudice di primo grado ha ritenuto l’insussistenza del nesso di causalita’ tra il decesso del paziente e le condotte ascritte al (OMISSIS) (assolvendolo per insussistenza del fatto), escludendo altresi’ ogni profilo di colpa addebitabile alla (OMISSIS), ritenendo che il fatto alla stessa imputato non costituisse reato.

Con sentenza in data 27/11/2013, su impugnazione del pubblico ministero, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta la responsabilita’ del (OMISSIS) in relazione al reato allo stesso ascritto, lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Con tale decisione, la Corte d’appello ha evidenziato la concreta sussistenza di una specifica posizione di garanzia in capo al (OMISSIS) in relazione all’incolumita’ del paziente, tenuto conto, in particolare, della qualifica professionale di vertice rivestita dall’imputato, onerato di precisi doveri sinergici di organizzazione, di gestione, di sovraintendimento e di segnalazione.

Al riguardo, la corte territoriale ha sottolineato l’avvenuta originaria acquisizione, da parte del (OMISSIS), della notizia riguardante l’allergia sofferta dal paziente (per aver partecipato alla relativa intervista, in occasione della preparazione dell’intervento chirurgico), evidenziando la trascuratezza dello stesso nell’omettere di procedere alle dovute segnalazioni ai fini della correzione degli errori contenuti nella documentazione clinica riguardante il (OMISSIS) (nella quale era stata erroneamente riportata la prescrizione dell’Amplital a scopo terapeutico), e nell’omettere altresi’ di sottoporre a una nuova verifica, o a un piu’ accurato controllo, detta documentazione clinica, cosi’ incorrendo nella condotta antidoverosa contestatagli, in violazione degli obblighi allo stesso imposti dalle regole dell’arte infermieristica.

Nessun evento successivo, peraltro, avrebbe potuto incidere (secondo la valutazione espressa dalla corte territoriale) sulla persistenza del nesso causale tra le omissioni addebitate all’imputato e il decesso del paziente, atteso il carattere non straordinario, ne’ eccezionale, dell’avvenuto differimento della data di esecuzione dell’operazione chirurgica, e tenuto conto dell’inapplicabilita’, al caso di specie, del principio di affidamento (in relazione all’intervenuta successiva sottoposizione del paziente ad altra e ulteriore visita medica), avuto riguardo all’ininterrotta continuita’ delle negligenze nell’occasione riferibili alla condotta dell’imputato.

2. Avverso l’assoluzione della (OMISSIS), con atto in data 5/2/2014, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte d’appello di Milano, censurando la pronuncia della corte territoriale per violazione di legge e vizio di motivazione, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Milano per un nuovo giudizio.

3. A mezzo del proprio difensore, ha altresi’ proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), sulla base di tre motivi d’impugnazione.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, per avere la corte territoriale trascurato il determinante rilievo di taluni elementi di fatto essenziali ai fini della decisione, con particolare riguardo all’omessa valutazione delle circostanze costituite dalla mancata disponibilita’ della cartella clinica, da parte dell’imputato, nel giorno dell’intervento chirurgico programmato a carico del (OMISSIS) e dall’assenza del (OMISSIS) dall’ospedale, nei due giorni precedenti l’intervento, siccome in turno di riposo, durante i quali il personale medico avrebbe dovuto provvedere alla verifica e ai necessari controlli sulla correttezza delle prescrizioni terapeutiche disposte nei confronti del paziente.

Cio’ posto, il ricorrente osserva come la prescrizione dell’Amplital per la cura del paziente fosse stata disposta (in data (OMISSIS)) in assenza del (OMISSIS), con la conseguenza che il rilievo causale dell’originaria erronea prescrizione del farmaco Pipertex, da parte del dott. (OMISSIS) (all’effettiva presenza del (OMISSIS)), era stato superato dalla successiva modificazione intervenuta su iniziativa di altro medico (rimasto ignoto), con la conseguente piena legittimita’ dell’affidamento riposto dal (OMISSIS) sulla competenza del personale medico, dei cui eventuali profili di colpa l’infermiere (sia pure rivestito di funzioni apicali) non poteva ritenersi chiamato a rispondere; e tanto, tenuto conto dell’avvenuta somministrazione del farmaco letale all’interno della sala operatoria, dove esercitavano le proprie funzioni altri due caposala responsabili, nella specie neppure sottoposti a indagine.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per aver pronunciato la condanna del (OMISSIS) in violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.

In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, la corte d’appello avrebbe attestato la responsabilita’ penale dell’imputato per il decesso del (OMISSIS) in relazione a condotte colpose solo genericamente richiamate in termini omnicomprensivi, con asseriti caratteri di reiterazione, senza che detta reiterazione – cosi’ come i sommari profili di colpa generica valorizzati dalla corte territoriale – fossero in alcun modo menzionati nelle specifiche indicazioni contenute nel capo d’imputazione.

5. Con il terzo motivo, l’imputato censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale omesso di rilevare l’inammissibilita’ dell’appello proposto dal procuratore generale presso la corte d’appello di Milano, avendo quest’ultimo palesemente violato il principio di necessaria specificita’ dei motivi d’impugnazione (ex articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera a)), nella specie privi di alcuna indicazione circa i punti della decisione di primo grado specificamente soggetti a gravame.

6. Con nota pervenuta presso questa corte in data 30/10/2014, il difensore della (OMISSIS) ha comunicato l’avvenuto decesso dell’imputata in data (OMISSIS), allegando la corrispondente certificazione rilasciata dal Comune di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Osserva preliminarmente il collegio come l’avvenuta attestazione del decesso della (OMISSIS), a seguito della proposizione del ricorso per cassazione del pubblico ministero, imponga, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2 la pronuncia del rigetto del relativo ricorso.

Sul punto, e’ appena il caso di richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del quale la sopravvenienza, al ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento nel merito dell’imputato, di una causa di estinzione del reato con efficacia ex nunc (nella specie, per il decesso dell’imputata) non vale ad obliterare l’acquisizione al processo della piu’ favorevole formula di proscioglimento; e tanto, sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell’innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l’interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria; quanto perche’, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l’estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente, di mantenimento in carcere), non v’e’ ragione – in virtu’ del principio di eguaglianza e per considerazioni di economia processuale – che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualita’ della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell’imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191227; Sez. 6, Sentenza n. 24152 del 14/05/2007, Rv. 236701).

8. Dev’essere altresi’ disatteso il ricorso proposto da (OMISSIS).

Preliminarmente, osserva il collegio come del tutto infondatamente il ricorrente abbia censurato la sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di rilevare l’inammissibilita’ dell’appello proposto dal pubblico ministero, in ragione dell’asserita genericita’ dei motivi d’impugnazione illo tempore proposti, emergendo dalla lettura di tale atto (cui questo collegio ha accesso, in considerazione della propria qualita’ di giudice “del fatto” in relazione alla pretesa violazione di norme d’indole processuale: cfr. Sez. Un., Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) come il procuratore ricorrente avesse analiticamente articolato la dimensione critica delle denunce avanzate nei confronti dell’imputato tanto del ragionamento probatorio condotto dal primo giudice, quanto della valutazione complessiva del comportamento dell’imputato, correttamente invocando una rinnovata e piu’ adeguata valutazione in sede di merito del fatto allo stesso ascritto, alla luce delle criticita’ prospettate.

9. Del pari priva di fondamento deve ritenersi la doglianza avanzata dal (OMISSIS) con riguardo alla pretesa violazione, da parte della corte territoriale, del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.

Con riguardo al tema relativo al principio di correlazione tra accusa e sentenza, converra’ rimarcare, in termini generali (e nel solco del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’) come, nel verificare la mancata corrispondenza tra l’accusa contestata e il fatto ritenuto nella decisione del giudice, occorra riferirsi all’operativita’ di criteri non formali o meccanicistici, valendo al riguardo la decisivita’ del principio che impone (nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato) il riscontro dell’avvenuto rispetto dei diritti della difesa, nel senso che l’imputato abbia avuto, in concreto, la possibilita’ di difendersi da ogni profilo dell’addebito; e tanto, a prescindere dalla differente configurazione formale, in termini commissivi od omissivi, della condotta contestata (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41674/2004, Rv. 229893; Cass., Sez. 4, n. 7026/2002, Rv. 223747).

Tale evenienza, in particolare, ricorre in tutti casi in cui dell’addebito si sia concretamente trattato nelle varie fasi del processo, ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato a evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (v. Cass., Sez. 5, n. 23288/2010, Rv. 247761; Cass., Sez. 6, n. 20118/2010, Rv. 247330; Cass., Sez. 2, n. 11082/2000, Rv. 217222; Cass., Sez. 2, n. 5329/2000, Rv. 215903).

In breve, il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all’articolo 521 c.p.p., finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non e’ violato qualora la sentenza puntualizzi l’imputazione enunciata formalmente nell’atto di esercizio dell’azione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali e’ stato reso in concreto possibile all’imputato di avere piena consapevolezza del thema decidendum, cosi’ da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio della vita umana (v. Cass., Sez. 4, n. 41663/2005, Rv. 232423; Cass., Sez. 6, n. 9213/1996, Rv. 206208).

Ai fini della valutazione di detta correlazione, occorrera’ dunque tener conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicche’ questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (v. Cass., Sez. 3, n. 15655/2008, Rv. 239866).

Naturalmente, non deve trattarsi di un fatto completamente diverso ed eterogeneo con immutazione dell’imputazione nei suoi elementi essenziali (v. Cass., Sez. 1, n. 6302/1999, Rv. 213459; Cass., Sez. 6, n. 2642/1999, Rv. 212803), dovendo ritenersi sussistente la violazione de qua solamente quando nei fatti – rispettivamente descritti e ritenuti – non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, bensi’ di eterogeneita’ (Cass., Sez. 6, n. 81/2008, Rv. 242368).

Nel caso di specie, dev’essere esclusa alcuna violazione dei principi sin qui enunciati, avendo la corte territoriale proceduto alla ricostruzione del fatto concretamente ascritto al (OMISSIS) (e in particolare la partecipazione dell’imputato alle indicazioni terapeutiche contrarie alle esigenze di salute del paziente con l’omissione della segnalazione del problema al personale medico e infermieristico, nonche’ di ogni opportuno nuovo controllo circa l’aggiornamento della documentazione riferita al paziente su cui era comparsa la prescrizione del farmaco letale) sulla base delle risultanze dell’istruttoria ritualmente acquisite ad esito del contraddittorio delle parti, e avendo altresi’ osservato la corrispondenza del nucleo essenziale dell’imputazione colposa contestata (identificabile nel colpevole mancato rilievo e nella conseguente omessa segnalazione del ridetto contrasto tra la prescrizione della terapia farmacologica e le denunciate allergie del paziente) con le condotte omissive accertate in capo al (OMISSIS).

Sulla base di tali premesse deve ritenersi come il rimprovero concernente le menzionate omissioni del (OMISSIS), costituisse una circostanza largamente conosciuta dall’imputato e dalla relativa difesa, cosi’ com’era evidente la rilevanza delle stesse nel generale contesto della linea accusatoria, si’ da non potersi ravvisare alcuna sostanziale lesione del relativo diritto di difesa, con la definitiva attestazione della radicale infondatezza del motivo d’impugnazione sul punto sollevato dall’odierno ricorrente.

10. Da ultimo, ritiene il collegio come il ricorrente abbia del tutto infondatamente contestato la ricostruzione dei fatti e la relativa valutazione giuridica compiuta dal giudice d’appello ai fini della pronunciata condanna dell’imputato, avendo la corte territoriale congruamente elaborato, sul piano logico e argomentativo, il complesso degli elementi probatori acquisiti al processo, e correttamente condotto la valutazione giuridica del comportamento dell’imputato; apparendo, per altro verso, largamente irrilevante l’incidenza delle circostanze di fatto in questa sede dedotte dal ricorrente (con particolare riguardo alle occasioni della relativa assenza dalla struttura ospedaliera, in corrispondenza di taluni giorni precedenti il programmato intervento chirurgico sulla persona offesa), o delle denunciate corresponsabilita’ del personale medico e infermieristico succedutosi (o alternatosi) nella cura del paziente.

Sul punto, vale evidenziare come la corte territoriale, dopo aver richiamato il complesso degli indici normativi suscettibili di sostanziare in termini inequivoci la posizione di garanzia dell’imputato (sotto il profilo degli obblighi giuridici connessi alla tutela della salute e della complessiva salvaguardia dell’integrita’ dei pazienti affidati alle cure del personale infermieristico) (cfr., in particolare – al di la’ del richiamo ai doveri di solidarieta’ costituzionalmente imposti dagli articoli 3 e 32 Cost., la normativa vigente all’epoca del fatto: v. i richiami, di cui alle pp. 7 ss. e 10-11 della sentenza impugnata, alla Legge n. 251 del 2000; alla Legge n. 43 del 2006; al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739; al codice deontologico del 1999; alla raccomandazione del Ministero della Salute del 7/3/2008; al Decreto del Presidente della Repubblica n. 821 del 1984; al Decreto ‘Murst’ n. 136 del 2001), ha sottolineato come il (OMISSIS) avesse originariamente preso conoscenza, in termini inequivocabili, della circostanza costituita dall’allergia da antibiotico (amoxicillina) della persona offesa e dell’iniziale erronea prescrizione (potenzialmente letale) del Pipertex da parte del medico dott. (OMISSIS), avendo partecipato all’intervista effettuata da quest’ultimo al paziente in occasione del relativo ricovero (in data (OMISSIS)), nel corso della quale il (OMISSIS) aveva reso nota la propria allergia e il medico erroneamente prescritto detto farmaco.

Allo stesso modo, la corte d’appello ha evidenziato come il (OMISSIS), nel somministrare al paziente, in data (OMISSIS), un anticoagulante (in previsione dell’intervento chirurgico poi rimandato), dovendo annotare tale circostanza sulla scheda unica di terapia, aveva tralasciato di riesaminare con attenzione detta scheda, sulla quale era gia’ stata riportata la prescrizione del farmaco Amplital, antibiotico della famiglia delle penicilline, senza rilevarne (e conseguentemente segnalarne l’occorrenza al personale medico e infermieristico interessato) la chiara incompatibilita’ con l’allergia del (OMISSIS); allergia anch’essa formalmente segnalata e in ogni caso ben nota all’imputato sin dal (OMISSIS).

Cio’ posto, del tutto correttamente la corte territoriale ha ritenuto che tali circostanze di fatto valessero a integrare i presupposti per il rilievo di una colpevole omissione, da parte dell’imputato, di precisi doveri giuridici sullo stesso incombenti.

Sul punto, varra’ osservare come, in considerazione della qualita’ e del corrispondente spessore contenutistico della relativa attivita’ professionale, non possa non ravvisarsi l’esistenza, in capo all’infermiere, di un preciso dovere di attendere all’attivita’ di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l’assolvimento secondo modalita’ coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici; e tanto, non gia’ al fine di sindacare l’operato del medico (segnatamente sotto il profilo dell’efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensi’ allo scopo di richiamarne l’attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruita’ o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all’ipotesi soggetta a esame; da tali premesse derivando il ricorso di puntuali obblighi giuridici di attivazione e di sollecitazione volta a volta specificamente e obiettivamente determinabili in relazione a ciascun caso concreto.

E’ appena il caso di rilevare, per altro verso, come del tutto correttamente la corte territoriale abbia impostato e risolto il tema della rilevanza causale delle colpevoli omissioni ascritte all’imputato (di la’ dall’elevata credibilita’ razionale del relativo rilievo condizionalistico ipotizzabile alla luce del ragionamento controfattuale), confermando l’esclusione di alcuna incidenza risolutiva del nesso di causa alle successive omissioni imputabili al personale infermieristico e medico succedutosi nella cura del paziente, avendo coerentemente richiamato la decisiva rilevanza sul punto rivestita dal consolidato insegnamento di questa corte di legittimita’, ai sensi del quale, in tema di causalita’, non puo’ parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, con la conseguenza che qualora, anche per l’omissione del successore, si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, esso avra’ due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento (v., ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 692 del 14/11/2013, Rv. 258127).

11. L’insieme delle argomentazioni che precedono, nell’attestare la complessiva infondatezza del ricorso proposto dal (OMISSIS), ne impone il rigetto (al pari di quello proposto dal procuratore generale presso la corte d’appello di Milano), con la conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta i ricorsi e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.