Analizzando alcuni casi, relativi a pazienti responsabili o vittime di violenza sessuale di lesioni personali è emerso che uno degli elementi principali che il terapeuta deve conoscere riguarda la propria qualifica professionale.

Per sapere se prevale l’obbligo di denuncia o segreto professionale occorre distinguere il ruolo di pubblico ufficiale e quello di libero professionista.

Il dovere di riferire all’Autorità Giudiziaria è previsto dall’articolo 331 del codice penale: “salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito […]”.

Il professionista deve quindi sapere cosa significa:

  • qualifica di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio;
  • reati procedibili d’ufficio;
  • reati procedibili a querela di parte.

Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza, in modo da capire in quali vesti lo psicologo abbia appreso la notizia di un reato. In questo modo sarà possibile sapere quando il terapeuta è vincolato all’obbligo di denuncia nei confronti del proprio assistito a discapito della tutela del segreto professionale.

 

Pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio o libero professionista

È importante chiarire in quali occasioni lo psicologo è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, rispetto ai casi in cui è libero professionista.

La definizione di pubblico ufficiale è contenuta nell’articolo 357 del codice penale:

  • sono i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Le persone incaricate di pubblico servizio, come indicato dall’articolo 358 c.p.:

  • sono coloro che prestano un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con esclusione dello svolgimento delle semplici mansioni di ordine o della prestazione di opera meramente materiale.

Lo psicologo riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando:

  • è alle dipendenze del Servizio Sanitario Italiano;
  • lavora in convenzione col SSI piuttosto che presso un Ente Pubblico;
  • svolge la propria attività in convenzione con Enti Pubblici (AUSL, scuole pubbliche, comuni, ecc…);
  • riveste la carica di Consigliere dell’Ordine.

Il terapeuta è invece un libero professionista quando:

  • svolge la propria attività all’interno di strutture o studi privati, anche in qualità di dipendente (c.d. attività extramoenia);
  • pur utilizzando le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale, eroga le proprie prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro (c.d. attività intramoenia).

 

Procedibilità dei reati: a querela di parte o di ufficio

Passiamo ora ad analizzare i differenti tipi di reati.

I reati procedibili a querela di parte sono quelli rispetto ai quali lo Stato si attiva solamente a seguito di una manifestazione di volontà da parte della vittima (querela), volta ad ottenere la punizione di chi ha commesso il reato. Solitamente, rientrano in questa categoria i delitti di minor gravità.

I reati perseguibili d’ufficio sono invece quelli che prevedono una risposta punitiva da parte dell’Autorità a prescindere dalla volontà della vittima, trattandosi di episodi particolarmente gravi. L’obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale sussiste solamente in presenza di un reato procedibile d’ufficio.

Lo psicologo che, in qualità di pubblico ufficiale, abbia avuto notizia dal proprio paziente di un reato procedibile d’ufficio, dovrà ritenere prevalente l’obbligo di denuncia. La stessa situazione, appresa dal terapeuta “libero professionista”, vede invece prevalere il segreto professionale.

 

La procedibilità di un reato può cambiare?

Occorre sapere che molti reati perseguibili a querela diventando automaticamente perseguibili d’ufficio in presenza di una o più aggravanti: si pensi al caso delle lesioni personali rispetto alla violenza sessuale; rispetto a questi due reati, il professionista non può quindi decidere come agire limitandosi a riscontrare la possibile verificazione della condotta illecita. Dovrà infatti valutare anche gli elementi potenzialmente idonei ad aggravare l’evento.

 

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