L’Associazione Promesa tutela le professioni sanitarie offrendo ai suoi iscritti la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale e la tutela legale in caso di sinistro.

Promesa è la risposta al rischio lavorativo sia per i liberi professionisti sia per i lavoratori dipendenti (del SSN o equiparati).

Sia i liberi professionisti sia i dipendenti che aderiscono a Promesa beneficiano di servizi finalizzati alla tutela e allo sviluppo della loro attività professionale. In particolare di:

copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale (gestita dalla prima società di brokeraggio assicurativo al mondo, AON S.p.A.);

tutela legale in caso di sinistro (anch’essa gestita da AON S.p.A.);

– servizio d’informazione sulle principali novità in materia di responsabilità professionale che riguardano la categoria (a cura del Comitato tecnico-scientifico di Promesa);

– formazione a distanza attraverso i corsi ECM, con offerte rivolte esclusivamente agli associati Promesa (a cura di IKOS);

consulenza legale (a cura della Rete legali di Promesa).

 

La colpa grave per i lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti (del SSN o equiparati) sono anche soggetti alla responsabilità erariale per la cosiddetta colpa grave di fronte alla Corte dei Conti.

La colpa grave è diventata (e diventerà sempre di più) il luogo di conflitto fra il professionista sanitario e l’Azienda.

L’Associazione Promesa offre ai propri iscritti il continuo monitoraggio sui casi di colpa grave, attuando servizi finalizzati a proteggere i propri iscritti.

È indispensabile infatti che le professioni sanitarie abbiano la possibilità di accedere a polizze assicurative serie, efficaci e stabili.

Come tutti sanno, solo una piccola parte dei danni – colposamente (e gravemente) causati da un professionista sanitario – dipende direttamente da un errore commesso dal singolo professionista.

La maggior parte dei danni è causata da una concomitanza di fattori: carenze strutturali, organizzative, di comunicazione tra strutture complesse (pronto soccorso e reparto) o interne allo stesso reparto (ruoli, funzioni, orari ecc.).

In un quadro come questo:

– com’è possibile stabilire dove finisce la responsabilità del singolo e inizia quella della struttura o del collega?

– quando l’Azienda che viene coinvolta in un risarcimento danni incarica il proprio servizio di medicina legale interno, con quali criteri opera l’accertamento della verità?

– chi determina la fondatezza scientifica delle affermazioni fatte in quel giudizio?

– chi controlla i processi decisionali?

È difficile accertare quando ricorrono le condizioni della colpa grave da cui consegue una responsabilità diretta del professionista sanitario:

– il professionista che ha regolarmente pagato un premio assicurativo, potrà contare sulla copertura da parte dell’assicuratore a risarcimento del danno causato colposamente (e gravemente)?

In base a quanto dispone il DPR n°3 del 1957, le Aziende sanitarie e Ospedaliere che hanno risarcito un danno al paziente hanno l’obbligo di esercitare la rivalsa nei confronti del loro dipendente (nel nostro caso il professionista sanitario) riconosciuto responsabile del risarcimento del danno effettuato dalla azienda, in tutti i casi in cui il comportamento di quest’ultimo sia connotato da dolo o colpa grave.

In altre parole: quando un Ente ospedaliero risarcisce un danno a un paziente, quella somma erogata finisce fra le uscite previste nel bilancio dell’ente stesso.

In base alla norma sopra citata, se questa uscita è stata la conseguenza di un comportamento compiuto dal professionista sanitario connotato da colpa grave (di cui manca una nozione giuridica) l’ente deve avvalersi del giudizio della Corte dei Conti nei confronti del proprio dipendente per ottenere (in tutto o in parte) quanto versato al paziente a titolo di risarcimento: se non ottempera a questo obbligo, l’ente commette un danno erariale nel confronti della pubblica amministrazione, anch’esso punito dal giudice contabile.

A sua volta la Corte dei Conti agisce nei confronti del pubblico dipendente (il professionista sanitario) per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di risarcimento al paziente.

La norma del 1957 non aveva trovato applicazione in ambito sanitario poiché gli ospedali erano completamente assicurati. Con l’inserimento delle franchigie (e delle auto-assicurazioni regionali) il problema è esploso creando, peraltro, un enorme problema assicurativo per i professionisti sanitari pubblici a copertura della responsabilità per la così detta colpa grave.

Sino al 2007 le ASL e le AO hanno offerto ai loro dipendenti la possibilità di aderire a un’appendice dedicata alla «rinuncia alla rivalsa» per la colpa grave che era inserita nella copertura generale di responsabilità civile stipulata dall’Ente.

Dal 2008 tutto è cambiato: la legge finanziaria ha stabilito che non si può più stipulare una polizza per i dipendenti inserita nella stessa polizza dell’Ente.

Adesso l’Ente ha una polizza diversa e distinta da quella del suo personale, anche se permette al proprio assicuratore – o al proprio broker assicurativo – di utilizzare il bacino dei dipendenti per diffondere polizze individuali che potrebbero, in ipotesi, anche essere connotate da condizioni contrattuali inadeguate, inefficaci e di scarsa qualità.

Per fare un esempio, normalmente le polizze assicurative diffuse dagli enti prevedono come definizione di «sinistro» l’«azione di rivalsa intrapresa dall’Ente di appartenenza».

Quindi il professionista sanitario coinvolto (direttamente o indirettamente) in una vicenda giudiziaria potrà validamente aprire un «sinistro» solo quando vi sia un’«azione di rivalsa» esercitata dall’Ente presso cui lavora.

Consideriamo che:

– fra il giorno in cui si è verificato il danno e quello in cui avviene in concreto il risarcimento passano in genere dieci, quindici anni. Solo a questo punto il pagamento del risarcimento del danno finirà nel bilancio dell’Ente e verrà inviato alla Corte dei Conti con un suo diretto coinvolgimento;

– tutte le polizze assicurative coprono solo le richieste di risarcimento danni pervenute durante il periodo di validità del contratto assicurativo (così detto claims made), ma non conosciuti prima della stipula dello stesso. Ne consegue che il professionista non si può avvalere dell’assicurazione stipulata quando commise il fatto da cui il danno ha avuto origine, ma deve chiedere la copertura del danno all’assicurazione che opera al momento della notifica del «sinistro».

Ne consegue che:

– se il professionista sanitario ha stipulato la polizza per la colpa grave offerta dal suo Ente, potrà trovarsi nella condizione di non poter aprire il sinistro per dieci, quindici anni, in quanto manca la cosiddetta azione di rivalsa (cioè il sinistro ai sensi della polizza) e, quando alla fine verrà coinvolto in un’azione di rivalsa, non potrà comunque aprire il sinistro in quanto, come sovente accade, nel frattempo sarà cambiato l’assicuratore, il quale non lo coprirà in quanto gli eccepirà che quel danno e quella azione giudiziaria erano già noti al professionista sanitario; e nessuna assicurazione copre i fatti cosiddetti noti.

In conclusione:

– il professionista sanitario corre il concreto rischio di sottoscrivere e pagare una polizza totalmente inefficace.

È importante comprendere che, in assenza di una nozione di colpa grave, le aziende, gli enti competenti e le Regioni (nei sistemi in auto-assicurazione) hanno l’obbligo di inviare alla Corte dei Conti una comunicazione per tutti i sinistri pagati. 
Questo comporta (e comporterà) una detonazione del fenomeno colpa grave.

Questo significa che 
sempre più spesso i professionisti sanitari sono chiamati direttamente in giudizio dai pazienti e quindi – direttamente esposti con il proprio patrimonio – debbono far fronte ad azioni giudiziarie e risarcimenti che sono esclusi da qualsiasi polizza per colpa grave.

Associandosi a Promesa il professionista sanitario sarà tutelato dal rischio derivante lo svolgimento della propria attività lavorativa presso qualsiasi struttura sanitaria. Monitorando il rischio Promesa offre ai propri iscritti una corretta conoscenza dei loro diritti di fronte a un sistema normativo in continua evoluzione.