Essendo lo scopo fondamentale di Promesa quello di monitorare il rischio dei professionisti della sanità, al fine di poter definire adeguati strumenti di protezione (e prevenzione) e di difesa da offrire agli associati, con la presente relazioniamo su quanto accaduto nei primi sei mesi di vigenza della copertura assicurativa.
Innanzitutto, sono stati aperti 10 sinistri sulla polizza di RC Professionale (e, dagli stessi sanitari, anche 6 sulla tutela legale). Di questi 6 sono procedimenti penali e 4 civili.
Di questi,1 sinistro è stato aperto solo in via cautelare riguarderebbe un caso di doppia somministrazione di terapia.
Quanto ai rimanenti 9 sinistri, a parte un caso di cui non è stata fornita informazione, 4 dei casi riguardano l’emergenza extra-ospedaliera (omicidio colposo per manovre rianimatorie tardive sia in caso in caso di incidente stradale che per decesso per arresto cardiaco nel corso del trasferimento) o intra-ospedaliera: decesso nel corso di una laparotomia esplorativa urgente.
Altri 3 casi riguardano l’assistenza alla persona: viene contestato l’omicidio colposo per un paziente durante il turno dell’infermiere – il quale, però, ha immediatamente coinvolto il medico di turno e 2 cadute del paziente dal letto.
Infine, vi è una imputazioni per lesioni personali dovuto ad una garza dimenticata.
Sul punto, risultano necessarie alcune brevi considerazioni sulle conseguenze assicurative dei fatti contestati.
In base all’art. 91 del TU delle disposizioni contrattuali vigenti (Comparto Sanità ) (ex art.25 CCNL 2001) “Le Aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio (…) per le eventuali conseguenze derivanti dalle azioni giudiziarie di terzi (i pazienti n.d.r.), relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave”.
Ne consegue che, indifferentemente dal tipo di azione (civile o penale) a cui il singolo infermiere sia sottoposto, gli eventuali aspetti risarcitori nei confronti dei pazienti dovranno essere innanzitutto a carico della Azienda presso cui il sanitario lavora.
L’azienda sarà leader della vicenda processuale e sarà direttamente coinvolta negli eventuali risarcimenti.
Ma ai fini della operatività della polizza assicurativa è fondamentale aprire immediatamente il sinistro in modo che, qualora l’Azienda sia condannata (o decida di procedere) al risarcimento del danno, l’infermiere possa poi intervenire nell’eventuale successivo giudizio per colpa grave ben supportato assicurativamente.
Siccome, però, si possono verificare dei casi i cui il paziente decida di agire direttamente nei confronti dei professionisti è comunque fondamentale aprire il sinistro in modo da poter intervenire nel giudizio in modo adeguato sia per quanto concerne le difese che sia per quanto concerne un eventuale coinvolgimento diretto negli aspetti risarcitori.
Quanto al Patrocinio legale, l’art.92 (ex art.26 CCNL 2001) prevede:
“1. L’Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.
- Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
- L’azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’azienda per la sua difesa”.
La polizza di tutela legale è limitata alle azioni penali in quanto:
- nel caso in cui vi sia un procedimento civile, trova applicazione quanto disposto dall’art.1917 del codice civile: (Assicurazione per la responsabilità civile) secondo cui: Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’ indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata (del massimale: n.d.r.). Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore”.
- Nel caso in cui vi sia un procedimento penale con costituzione di parte civile, troverà applicazione la norma di cui al citato art.1917 codice civile
- nel caso in cui vi sia un procedimento penale senza costituzione di parte civile: l’infermiere avrà necessità di affrontare le spese legali e, in tal senso, troverà applicazione la polizza di tutela legale
A cura del Comitato Tecnico-Scientifico