Tribunale Milano, Sez. I civile, 27 gennaio 2015
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto a una donna, vittima di un errore sanitario e per ciò affetta da tetraparesi spastica, il risarcimento non solo del danno biologico e non patrimoniale per la menomazione subita, ma anche una rendita annuale di € 145.000 a compensare sia la perdita reddituale totale, sia il costo per l’assistenza continuativa domestica.
In dettaglio, a seguito di diagnosi di carcinoma papillare della tiroide con linfoadenopatie, la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale, con linfoadenectomia ricorrenziale bilaterale; i primi tre giorni di decorso post operatorio erano stati normali, ad eccezione di continui fenomeni di nausea e conati di vomito; quattro giorni dopo, improvvisamente, era comparsa una violentissima emorragia alla radice del collo e del drenaggio, con difficoltà respiratoria e perdita di coscienza; era stata riaperta la ferita chirurgica ed era stata eseguita una tracheostomia, ripetuta più volte, fino a provocare una lesione tracheale; il grave pneumotorace, l’arresto dell’attività cardiaca ed il peggioramento delle condizioni generali avevano reso necessaria l’esecuzione di un nuovo intervento chirurgico; a causa di quanto accaduto nella fase post operatoria, la consulenza neurologica aveva posto la diagnosi di encefalopatia post-anossica con modico progressivo miglioramento; era poi iniziato un lento percorso riabilitativo.
La prassi giurisprudenziale, in casi di accertata perdita patrimoniale futura delle vittime di sinistri gravissimi, tende a capitalizzare la somma anticipatamente e quindi a corrispondere alla vittima una somma immediata a tacitazione di ogni danno ancora da concretizzarsi.
Se, tuttavia, la vittima vivrà il tempo idoneo a essere assistita e spesata con la somma versata in anticipo, nessun problema. Ma potrebbe accadere che la stessa sopravviva all’esaurimento del capitale anticipato e che quindi non abbia più risorse per sostenersi. Di contro potrebbe accadere che la vittima deceda prima dell’esaurimento del capitale conferito e in questo caso saranno gli eredi a beneficiare di una eredità pari al capitale residuo non utilizzato.
Appare, pertanto, positiva la volontà ricercata dal Tribunale di rendere la liquidazione del danno meno aleatoria ed astratta dalla concretezza del caso specifico, obbligando il responsabile dell’illecito a versare la somma necessaria al sostentamento della vittima, ma solo per il tempo futuro della sua esistenza.