Cass. civ., Sez. III, 27 agosto 2014, n. 18304
La Corte di Cassazione ha di recente stabilito che è colposa e contraria a buona fede o correttezza la condotta del medico che sottopone il paziente ad intervento (nel caso, trattamento di ossigeno-ozonoterapia) presso struttura sanitaria inadeguata, senza al medesimo dare preventivo avviso di tale situazione, ed omettendo di indirizzarlo ad altra idonea struttura.
Infatti, anche nel campo della responsabilità extracontrattuale la colpa designa il modello di condotta, quale sforzo dovuto per la salvaguardia dell’interesse altrui in relazione alle circostanze concrete del caso, che il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti comuni della vita di relazione.
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, essendo pertanto ciascun soggetto tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio – dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi.
Nella specie, un medico aveva sottoposto una paziente, benché reduce da un recente intervento di raschiamento in anestesia locale e nonostante alla medesima fosse stata preliminarmente eseguita l’elettroliposi, ad un tipo di intervento anticellulitico diverso da quello costituente l’oggetto del contratto dalla paziente stipulato con la struttura sanitaria, altresì effettuandolo presso un laboratorio di analisi con dotazioni tecniche ed organizzative rivelatesi all’uopo carenti ed inadeguate.
Ancora, non aveva previamente avvisato la paziente di tali carenze organizzative e strumentali del laboratorio.
Infine, aveva effettuato l’intervento de quo con uso di tecniche non congrue e non adeguate.